lavori usuranti dettaglio delle leggi

Associazione Italiana Portieri di Notte

Segnalazione per i Colleghi inviata dal Vice-Presidente Nazionale per il Nord Italia Sig. Roberto Vendramin

Pensioni lavori usuranti, requisiti e beneficiari

I lavoratori dipendenti sia privati che pubblici che abbiano svolto durante la propria vita lavorativa le attività individuate nell’art. 1 del D.lgs. 67/2011, possono accedere alla pensione con requisiti agevolati previsti per i lavori usuranti.

Le attività in oggetto sono quelle che rientrano nelle seguenti quattro macro-aree:

  1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del Decreto Min. Lavoro 19 Maggio 1999:
    • soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera;
    • lavori ad alte temperature;
    • lavori in cassoni ad aria compressa;
    • attività per l’ asportazione dell’ amianto;
    • attività di lavorazione del vetro cavo;
    • lavori svolti dai palombari;
    • lavori espletati in spazi ristretti.
  2. Lavoratori notturni d.lgs. 67/2011 nelle seguenti categorie:
    • lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
    • lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
  3. i lavoratori addetti ai lavori in catena: impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con determinate caratteristiche produttive.
  4. i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Pensioni lavori usuranti, novità 2017

Dal 1° gennaio 2017, per effetto della legge di bilancio 2017, per godere dei benefici è richiesto che le suddette attività siano state svolte:

  • per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa
  • oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 11 gennaio 2008 non è più necessario produrre i documenti per attestare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente per verificare il requisito della durata del lavoro usurante (periodo pari alla metà della vita lavorativa o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa).

Infatti questo requisito sarà verificato tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie inviate in sede di assunzione al Ministero del Lavoro. I documenti dovranno essere invece prodotti per i periodi lavorativi instaurati in precedenza, ad esempio si potranno allegare il libro matricola, il Libro Unico del Lavoro, il libretto di lavoro ecc.

Vi sono comunque dei casi in cui è necessario allegare alcuni documenti a supporto della richiesta:

  • gli addetti alle linee di catena dovranno allegare il contratto di lavoro da cui si evincono le mansioni;
  • i lavoratori notturni possono allegare i cedolini paga da cui si evincono le maggiorazioni per lavoro notturno;
  • i conduttori di mezzi pubblici di trasporto di capienza non inferiore a nove posti potranno produrre il libro matricola, il libro unico del lavoro o libretto di lavoro o altra documentazione probatoria.

Quota 97.6 per lavoratori dipendenti e Quota 98.6 per lavoratori autonomi

Nulla cambia rispetto alla cosiddetta Quota 97.6 (anni di contributi + età). Anche se in possesso dei requisiti per lavori usuranti si potrà andare in pensione al raggiungimento della quota di 97,6 e con almeno 61 anni e 7 mesi di età.

Per i lavoratori autonomi il requisito di quota e di età anagrafica è aumentato di una unità ovvero 98,6 con 62 anni e 7 mesi.


Fonte: https://www.lavoroediritti.com/pensioni-oggi/pensioni-lavori-usuranti-novita-gazzetta-ufficiale#ixzz51nBeuO27

 


Lavoro notturno: i chiarimenti dell’ispettorato

Per l’Ispettorato, riguardo al rispetto della durata massima di lavoro notturno, occorre fare riferimento alla settimana lunga

di Gabriella Lax – Riguardo al rispetto della durata massima di lavoro notturno, occorre fare riferimento alla settimana lunga, quella, per intenderci, articolata su 6 giorni e a prescindere dall’effettiva articolazione dell’orario settimanale di lavoro del lavoratore interessato. A fornire i chiarimenti è l’Ispettorato nazionale del lavoro in relazione ad una richiesta di parere circa i limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003 (vedi allegato).

Inl, lavoro notturno, il riferimento è alla settimana lunga

L’Inl, sulla base dell’orientamento acquisito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cerca di rispondere su quale sia «la corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che è pari ad otto ore nelle ventiquattro».

Limite medio lavoro notturno

Il limite medio di otto ore di lavoro notturno nelle 24 ammesso per legge, va calcolato sulla base di una settimana lavorativa di sei giorni, a prescindere dall’effettiva articolazione dell’orario settimanale di lavoro del lavoratore interessato (su cinque o sei giorni di lavoro).

La legge stabilisce che «l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite». Tuttavia, niente è stabilito circa il parametro temporale in relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno. Da qui la circolare del ministero del lavoro n. 8 del 2005 ha specificato che «tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione».

Settimana lavorativa

Nello specifico del quesito: la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni non sarà i consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro; altrimenti, si determinerebbe la violazione del divieto di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003. Nell’evenienza della settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale.

Fatte queste premesse, il parere spiega che per”settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.


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